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lunedì 5 aprile 2010

Maltrattamenti,. Cosa fare


Se siete a conoscenza di un episodio di maltrattamento, per far sì che i colpevoli vengano puniti, è necessario sporgere denuncia ai Carabinieri o, in alternativa, a qualsiasi altro organo di polizia giudiziaria (Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il maltrattamento.

E’ bene inviare, per conoscenza, l’esposto/denuncia alla sede ENPA più vicina, e, nel caso specifico in cui l'episodio di maltrattamento fosse un caso di avvelenamento è bene, in via preventiva, affiggere nella zona interessata degli avvisi fotocopiati.

La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma scritta (in carta libera senza marche da bollo):

chi sceglie la forma orale descriverà al carabiniere di turno, in maniera più chiara e precisa possibile, il fatto che costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto e il nome del responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che procederà alle indagini del caso;
chi invece sceglie la forma scritta deve ricordarsi di:
intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento;
indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei fatti;
indicare tutti gli elementi utili per giungere, direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano riferire sui fatti.
La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire alla presenza del
pubblico ufficiale.
La Procura ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento.
E' sempre opportuno, nella denuncia, richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 codice di procedura penale, in modo da poter richiedere copia del provvedimento e valutare i motivi della stessa.

Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.




La legge attualmente in vigore per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991 di cui è riportato il testo completo, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991 (N.B.: l'articolo 6 è stato omesso perchè abrogato nel 1993).

LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3
Competenze delle regioni

Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonchè le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4
Competenze dei comuni

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5
Sanzioni

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6
Imposte (Omissis)

Articolo abrogato dall'art. 10, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68.


Art. 7
Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9
Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 agosto 1991




Segue il testo completo dell'articolo 727 così come è stato modificato dalla delle 473 del 22 novembre 1993, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993, sul maltrattamento degli animali.

Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1993

SCALFARO Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

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